ATTO COSTITUTIVO
L'anno duemilacinque (2005).
Oggi lunedì ventuno (21) febbraio.
In Bologna, via Giuseppe Mazzini, 12 Si sono riuniti i signori:
AIELLO ANGELO GABRIELE,
nato a (...OMISSIS...), psicologo psicoterapeuta;
PARMA CLAUDIA
nata a (...OMISSIS...), impiegata;
MARTELLI ROBERTO
nato a (...OMISSIS...), operaio;
TABANELLI CARLA
nata a (...OMISSIS...), medico;
GIOVANNI CELLUCCI
nato a (...OMISSIS...), impiegato;
PASQUALE MARINO
nato a (...OMISSIS...), insegnante in pensione;
PATRIZIA BATTISTINI
nata a (...OMISSIS...), medico.
Hanno stabilito quanto segue:
1) E' costituita tra i predetti presenti l'Associazione senza
fini i lucro denominata “www.unbambino.it”
2) La sede, la durata, lo scopo e le norme che regolano la vita
associativa sono stabilite dallo Statuto sociale, che, letto e
approvato, viene allegato al presente atto per farne parte integrante
e sostanziale.
3) Le persone che sottoscrivono il presente atto costitutivo assumono
la qualifica di soci promotori della "Associazione".
4) A comporre il primo Consiglio Direttivo, composto di cinque
membri, che resterà in carica tre (3) anni, vengono nominati:
Presidente Dott. Angelo Gabriele Aiello
Segretario-Tesoriere Dott.ssa Patrizia Battistini
Consigliere Prof. Pasquale Marino
Consigliere vicepresidente sig. Roberto Martelli
Consigliere Giovanni Cellucci
Delibera 22 dicembre 2005
Il consiglio direttivo dell’associazione www.unbambino.it riunitosi in data odierna, alla presenza dei consiglieri:
Angelo Gabriele Aiello presidente, Patrizia Battistini segretario-tesoriere, Pasquale Marino, Giovanni Cellucci Roberto Martelli vice-presidente, ha deliberato:
1 Di aderire all’iniziativa che promuove l’immagine della fecondazione assistita attraverso una pubblicità mediante inserzioni su giornali quotidiani. L’iniziativa in collaborazione con altre realtà operanti nel campo della medicina della riproduzione è tesa a valorizzare l’importanza della pma in relazione alla infertilità e alla denatalità. A tal fine si impegna il tesoriere a provvedere al reperimento del fondo necessario alla copertura della spesa.
2 In considerazione del legame professionale tra il presidente Dott. Angelo Gabriele Aiello e la S.I.S.ME.R. (società italiana di medicina della riproduzione) che si presta a equivoci e a malevoli insinuazioni sull’autonomia della nostra associazione, si decide all’unanimità che la Dott.ssa Patrizia Battistini assuma la carica di presidente dell’associazione www.unbambino.it. Si nomina altressì il Dott. Giovanni Cellucci segretario-tesoriere.
3 L’associazione www.unbambino.it aderisce all’invito dell’istituto superiore di sanità di partecipare e collaborare attivamente alla sensibilizzazione delle coppie che ottengono figli dalle tecniche di pma a trasmettere all’ISS la nascita del loro figlio e a compilare eventuali moduli tutelati dalla privacy e che comporranno il registro italiano dei nati da pma.
4 Impegna il presidente a compiere ogni sforzo politico e organizzativo al fine di giungere entro l’anno 2006 alla costituzione di una federazione delle associazioni di pazienti che accedono a tecniche di pma.
5 Il Dott. Angelo Gabriele Aiello continuerà ad occuparsi del sito www.unbambino.it
STATUTO ASSOCIAZIONE "www.unbambino.it"
In data 14 giugno 2005 l’Assemblea dei soci che hanno costituito l’Associazione www.unbambino.it , delibera all’unanimità la rinuncia ad Associazione ONLUS , pertanto la parola ONLUS scompare da ogni atto deliberativo dell’Associazione www.unbambino.it
Articolo 1
E’ costituita l’associazione www.unbambino.
di utilità sociale senza fini di lucro con sede in Via De' Castagnoli, 2 – 40126 Bologna
Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite
altre sedi distaccate e la sede può essere trasferita in altro
luogo del territorio italiano.
Essa può aderire e affiliarsi ad altre associazioni sia italiane
che internazionali.
L’associazione è ordinata e amministrata secondo quanto previsto
dal Codice Civile, dal presente Statuto e dalle delibere degli
organi sociali.
Articolo 2 – Finalità
L’associazione è aperta a tutti indipendentemente dalle opinioni
politiche, confessionali ed ideologiche e dall’appartenenza a
categorie, enti e razze diverse.
L’associazione intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà
sociale.
Scopo dell’Associazione è lo svolgimento di attività di sostegno
sociale e sanitaria nei confronti di persone svantaggiate in ragioni
di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.
In particolare l’associazione intende:
- favorire il sostegno psicologico tra le coppie sulle metodiche
inerenti i concepimenti assistiti;
- promuovere l’informazione tra le coppie sulle metodiche inerenti
i concepimenti assistiti;
- promuovere ogni attività di ricerca scientifica nel campo della
medicina della riproduzione e favorire l’applicazione clinica
delle nuove metodiche mediche, biologiche e chirurgiche per la
prevenzione, la diagnosi ed il trattamento dei problemi connessi
alla medicina della riproduzione.
- Tutelare i nati dalle tecniche di concepimenti assistiti affinché
siano considerati cittadini come tutti.
A tal fine in particolare promuove il sostegno alle famiglie per
una corretta crescita psicologica dei medesimi.
- Organizzare corsi di formazione e aggiornamento sanitario per
medici psicologi e infermieri che operano nel settore della fecondazione
assistita.
L’associazione inoltre potrà svolgere attività direttamente connesse
a quelle istituzionali, destinate al reperimento di fondi, nei
limiti consentiti dal D.Lgs del 4 dicembre 1997 n. 460 e successive
modifiche ed integrazioni.
In particolare è interesse dell’associazione:
- portare a conoscenza dell’opinione pubblica corrette informazioni
sulla prevenzione e la cura della sterilità e della infertilità;
- assumere iniziative e proporre richieste nei confronti di enti
pubblici ed istituzioni di ogni livello, nello spirito degli scopi
dell’Associazione;
- organizzare simposi e congressi nazionali ed internazionali
che prevedano la partecipazione di autorevoli ricercatori nel
campo scientifico;
- organizzare seminari con rappresentanti della cultura, delle
religioni e della politica;
- pubblicare periodici di informazione o materiale educazionale
anche attraverso il proprio sito internet sulle attività dell’associazione;
- favorire scambi culturali con associazioni nazionali e straniere
che perseguono gli stessi scopi;
- istituire borse di studio e contributi a favore di giovani ricercatori
meritevoli. ;
- commercializzare anche on-line pubblicazioni inerente la fecondazione
assistita. L’Associazione, con deliberazioni dell’assemblea può
estendere la propria attività ad altri settori d’intervento compatibili
con le finalità dell’Associazione e la propria natura di o.n.l.u.s..
Articolo 3
Il socio è colui che aderisce alle finalità dell’Associazione
e contribuisce a realizzarle, senza limiti temporali alla vita
associativa.
Il numero dei soci è illimitato.
Possono diventare soci le persone fisiche, le associazioni, le
persone giuridiche e gli enti di diritto pubblico che ne accettino
lo statuto e ne condividano gli scopi. L’adesione all’Associazione
comporta per l’associato persona fisica maggiore di età e per
l’associato persona giuridica il diritto di voto nell’assemblea
per l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti
per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.
L’associato persona giuridica è rappresentato nei rapporti sociali
e nel diritto ad essere elettorato attivo e passivo in via esclusiva
dal proprio legale rappresentante.
Esso esprime in assemblea un voto unico, qualsiasi sia la propria
natura giuridica. Per quanto concerne i rapporti originati dalla
propria adesione all’Associazione, l’associato persona giuridica
elegge a domicilio la propria sede sociale principale. Per essere
ammessi a socio è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo,
o a persona da esso delegata, con la osservanza delle seguenti
modalità:
1. indicare i dati anagrafici richiesti per la compilazione della
tessera sociale e gli altri eventuali dati stabiliti dagli organi
sociali;
2. dichiarare di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni
degli organi sociali;
3. pagare l’eventuale quota associativa stabilita dal Consiglio
Direttivo.
E’ compito del Consiglio Direttivo deliberare sull’ammissione
dei nuovi soci.
Nel caso la domanda venga respinta, l’interessato potrà presentare
ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva l’Assemblea Ordinaria,
nella sua prima convocazione.
I nuovi soci saranno iscritti nell’apposito Libro Soci, tenuto
in forma libera, anche meccanografica.
Articolo 4
I soci sono tenuti:
- al pagamento delle quote sociali;
- all’osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni
e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.
Si decade dalla qualifica di socio esclusivamente:
a) per decesso;
b) per recesso o volontario mancato versamento della quota sociale
annua;
c) per espulsione deliberata dall’assemblea ordinaria qualora
l’associato agisca in modo contrastante all’interesse e alle finalità
dell’associazione.
Articolo 5
Gli organi dell’Associazione sono democraticamente elettivi.
Essi sono:
1) l’assemblea;
2) il consiglio direttivo;
3) il presidente e un vicepresidente;
4) il tesoriere;
5) il collegio dei revisori dei conti, nei casi stabiliti dall’art.
15 del presente statuto.
Eventuali erogazioni di rimborsi spese o compensi per l’espletamento
di particolari funzioni a favore dell’associazione da parte di
associati, avverranno tassativamente nei modi stabiliti dalle
vigenti leggi in materia e compatibilmente con la natura di associazione
senza scopo di lucro e di o.n.l.u.s..
Articolo 6
L’assemblea generale è composta dagli associati maggiorenni in
regola con il pagamento della quota associativa e viene convocata
dal consiglio direttivo, ovvero su proposta di un gruppo di soci;
qualora tale gruppo superi il 5% dei soci la convocazione è obbligatoria.
La convocazione dell’assemblea ordinaria avverrà mediante comunicazione
per iscritto via e-mail o su esplicita segnalazione all’atto dell’iscrizione
presso la residenza o la sede degli associati con preavviso di
almeno 7 giorni.
L’assemblea straordinaria dovrà essere convocata con le medesime
modalità dell’assemblea ordinaria con preavviso di almeno 15 giorni.
La convocazione dell’assemblea sia ordinaria che straordinaria
dovrà specificare la data, il luogo, l’ora e gli argomenti all’ordine
del giorno della riunione e potrà contenere l’indicazione della
data e dell’ora della seconda convocazione dell’assemblea.
L’assemblea si riunisce almeno una volta all’anno in seduta ordinaria
nel periodo che va dal 31 dicembre al 30 aprile dell’anno successivo,
salve altre disposizioni di legge, per l’approvazione del bilancio
preventivo e consuntivo.
Per motivi straordinari, è facoltà del Consiglio Direttivo convocare
l’Assemblea Ordinaria oltre il predetto termine.
Le assemblee saranno validamente costituite in prima convocazione,
quando vi intervengono almeno i 2/3 ( due terzi) degli associati.
In seconda convocazione saranno valide qualunque sia il numero
degli associati presenti.
Articolo 7
Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria sono valide quando
sono approvate dalla metà più uno degli associati presenti.
Le deliberazioni dell’assemblea straordinaria sono valide quando
sono approvate dai tre quarti degli associati presenti.
Le votazioni avverranno per alzata di mano oppure a scrutinio
segreto.
L’assemblea sia ordinaria che straordinaria, è preseduta da un
presidente di assemblea nominato dall’assemblea stessa; le deliberazioni
adottate dovranno essere riportate su apposito Libro dei verbali
a cura del presidente d’assemblea o suo delegato.
Articolo 8
L’assemblea ordinaria delibera l’approvazione del bilancio ed
elegge il consiglio direttivo, determinando il numero dei consiglieri
in carica e degli eventuali supplenti, delibera altresì su tutte
le questioni che il consiglio direttivo riterrà opportune.
Articolo 9
L’assemblea straordinaria delibera le modifiche statutarie, lo
scioglimento dell’associazione e l’eventuale liquidazione del
fondo comune ed in ogni questione ad essa demandata dal consiglio
direttivo.
Articolo 10
L’associazione è amministrata dal consiglio direttivo formato
da almeno cinque consiglieri che possono essere nominati fino
a nove su deliberazione dell’assemblea, tra essi sono scelti un
presidente ed un vicepresidente eletti dal consiglio Inoltre a
semplice maggioranza, un consigliere con funzioni di tesoriere
ed un consigliere con funzioni di segretario.
Articolo 11
Il consiglio direttivo rimane in carica tre anni ed i suoi componenti
possono essere rieletti.
Esso è regolarmente costituito quando vi partecipano almeno tre
membri.
Il consiglio direttivo si riunisce su convocazione del presidente
o del vicepresidente ovvero ogniqualvolta un terzo dei componenti
ne faccia richiesta, e almeno due volte all’anno.
Le deliberazioni del consiglio direttivo sono adottate a maggioranza
dei presenti, in caso di parità prevale il voto del presidente
o del vicepresidente.
Le riunioni del consiglio direttivo saranno verbalizzate a cura
del presidente o suo delegato, nell’apposito Libro dei Verbali
del consiglio direttivo.
Il consiglio direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria
e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che la
legge o lo statuto riservano all’assemblea dei soci.
In particolare è di competenza del consiglio direttivo:
a) nominare il presidente e il vicepresidente;
b) deliberare sull’ammissione di nuovi associati;
c) nominare soci onorari e benemeriti;
d) determinare le quote associative;
e) convocare le assemblee;
f) predisporre i bilanci da sottoporre all’approvazione dell’assemblea;
g) redigere i programmi di reperimento dei fondi e di attività
sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate
dall’assemblea dei soci.
Articolo 12
Il presidente, il vicepresidente e il tesoriere hanno la rappresentanza
e la firma sociale.
Il presidente o il vicepresidente da esecuzione alle delibere
del consiglio direttivo e stipula tutti gli atti e i contratti
di ogni genere inerenti all’attività sociale.
Il presidente, il vicepresidente e il tesoriere restano in carica
tre anni e decadono per dimissioni, scioglimento del consiglio
direttivo o revoca dell’incarico da parte del consiglio direttivo.
Articolo 13
Per le obbligazioni dell’associazione rispondono personalmente
e solidalmente verso i terzi gli associati che hanno agito in
nome e per conto dell’associazione.
Articolo 14
L’associazione sta in giudizio di fronte a terzi nella persona
del presidente o del vicepresidente.
Articolo 15
Il collegio dei revisori contabili è nominato dall’assemblea
qualora la stessa lo ritenesse opportuno o per obbligo legislativo.
E’ composto di tre membri, con idonea capacità professionale,
la cui funzione è controllare la correttezza della gestione in
relazione alle norme di legge e di statuto, predisponendo una
relazione annuale in occasione dell’approvazione del bilancio
consuntivo.
Articolo 16
Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:
- dalle quote associative;
- dai contributi degli associati;
- da eventuali sponsorizzazioni per iniziative specifiche, nel
rispetto delle finalità e dell’autonomia dell’associazione;
- da eventuali contributi pubblici;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti di associati o
di terzi;
- dai proventi derivanti da manifestazioni a carattere scientifico
o promozionale e da partecipazioni ad esse;
- dai proventi di attività istituzionali dall’associazione;
- dai beni che comunque divengono proprietà dell’associazione.
Articolo 17
Le somme versate a titolo di quote sociali non sono rimborsabili
in nessun caso.
Le quote sociali sono intrasmissibili e non rivalutabili.
L’associazione può altresì ricorrere al credito nei confronti
di terzi e dei propri soci.
Il socio che assume la veste di sovventore, per le somme che eventualmente
darà in prestito all’associazione sarà retribuito con un tasso
di interesse non superiore di oltre 4 punti al tasso ufficiale
di sconto.
Articolo 18
Il bilancio comprende l’esercizio sociale dal 1 gennaio al 31
dicembre di ogni anno, il primo esercizio si chiude il 31 dicembre
di ogni anno.
Il bilancio deve essere presentato all’assemblea entro il 30 aprile
dell’anno successivo, salve altre disposizioni di legge, le norme
di compilazione del bilancio sono demandate al regolamento di
cui all’articolo 21 del presente statuto e alle disposizioni di
legge applicabili.
Articolo 19
Il residuo attivo del bilancio sarà devoluto come segue:
1) al fondo comune;
2) per la realizzazione di attività di cui all’articolo 2 del
presente statuto;
3) per ammodernamento delle attrezzature e per nuovi impianti.
E’ fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di
utili o avanzi di gestione, nonché di fondi durante la vita dell’associazione,
salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla
legge o siano effettuate a favore di altre o.n.l.u.s. che per
legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria
struttura.
Articolo 20
La durata dell’associazione è illimitata, salvo scioglimento
deliberato dall’assemblea in seduta straordinaria.
In caso di scioglimento, l’assemblea delibera sull’assegnazione
del patrimonio sociale, dedotte le passività, per uno o più scopi
stabiliti dal presente statuto o, in alternativa, sulla devoluzione
di esso ad una o più organizzazioni con finalità assistenziali
o altre o.n.l.u.s., sentito il parere dell’eventuale organismo
di controllo di cui all’art.3, comma 190, della legge n. 662/1996.
A tal fine l’assemblea può nominare uno o più liquidatori.
Articolo 21
Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente
statuto potranno essere disposte con regolamento interno da elaborarsi
a cura del consiglio direttivo con l’approvazioner dell’assemblea
dei soci.
Articolo 22
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto
si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell’ordinamento
giuridico italiano e della Unione Europea.