La procreazione assistita: un luogo d'incontro per 
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Dopo aver letto lo statuto, vi invitiamo a scaricare il modulo di adesione, di stamparlo, firmarlo e spedirlo a Associazione “www.unbambino.it”
     

Per sostenere le attività dell'associazione www.unbambino.it , puoi devolvere un'erogazione liberale di qualsiasi entità tramite bonifico bancario intestato a:

Associazione www.unbambino.it
Via Turati, 30 – 40134 Bologna
C.F.: 91253980378
Banca Mote dei Paschi di Siena
IBAN: IT 39 N 01030 02400 000004595588

 

 

ATTO COSTITUTIVO

L'anno duemilacinque (2005).
Oggi lunedì ventuno (21) febbraio.
In Bologna, via Giuseppe Mazzini, 12 Si sono riuniti i signori:
AIELLO ANGELO GABRIELE,
nato a (...OMISSIS...), psicologo psicoterapeuta;
PARMA CLAUDIA
nata a (...OMISSIS...), impiegata;
MARTELLI ROBERTO
nato a (...OMISSIS...), operaio;
TABANELLI CARLA
nata a (...OMISSIS...), medico;
GIOVANNI CELLUCCI
nato a (...OMISSIS...), impiegato;
PASQUALE MARINO
nato a (...OMISSIS...), insegnante in pensione;
PATRIZIA BATTISTINI
nata a (...OMISSIS...), medico.
Hanno stabilito quanto segue:
1) E' costituita tra i predetti presenti l'Associazione senza fini i lucro denominata “www.unbambino.it”
2) La sede, la durata, lo scopo e le norme che regolano la vita associativa sono stabilite dallo Statuto sociale, che, letto e approvato, viene allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
3) Le persone che sottoscrivono il presente atto costitutivo assumono la qualifica di soci promotori della "Associazione".
4) A comporre il primo Consiglio Direttivo, composto di cinque membri, che resterà in carica tre (3) anni, vengono nominati:
Presidente Dott. Angelo Gabriele Aiello
Segretario-Tesoriere Dott.ssa Patrizia Battistini
Consigliere Prof. Pasquale Marino
Consigliere vicepresidente sig. Roberto Martelli
Consigliere Giovanni Cellucci

Delibera 22 dicembre 2005

Il consiglio direttivo dell’associazione www.unbambino.it riunitosi in data odierna, alla presenza dei consiglieri:
Angelo Gabriele Aiello presidente, Patrizia Battistini segretario-tesoriere, Pasquale Marino, Giovanni Cellucci Roberto Martelli vice-presidente, ha deliberato:
1 Di aderire all’iniziativa che promuove l’immagine della fecondazione assistita attraverso una pubblicità mediante inserzioni su giornali quotidiani. L’iniziativa in collaborazione con altre realtà operanti nel campo della medicina della riproduzione è tesa a valorizzare l’importanza della pma in relazione alla infertilità e alla denatalità. A tal fine si impegna il tesoriere a provvedere al reperimento del fondo necessario alla copertura della spesa.
2 In considerazione del legame professionale tra il presidente Dott. Angelo Gabriele Aiello e la S.I.S.ME.R. (società italiana di medicina della riproduzione) che si presta a equivoci e a malevoli insinuazioni sull’autonomia della nostra associazione, si decide all’unanimità che la Dott.ssa Patrizia Battistini assuma la carica di presidente dell’associazione www.unbambino.it. Si nomina altressì il Dott. Giovanni Cellucci segretario-tesoriere.
3 L’associazione www.unbambino.it aderisce all’invito dell’istituto superiore di sanità di partecipare e collaborare attivamente alla sensibilizzazione delle coppie che ottengono figli dalle tecniche di pma a trasmettere all’ISS la nascita del loro figlio e a compilare eventuali moduli tutelati dalla privacy e che comporranno il registro italiano dei nati da pma.
4 Impegna il presidente a compiere ogni sforzo politico e organizzativo al fine di giungere entro l’anno 2006 alla costituzione di una federazione delle associazioni di pazienti che accedono a tecniche di pma.
5 Il Dott. Angelo Gabriele Aiello continuerà ad occuparsi del sito www.unbambino.it

STATUTO ASSOCIAZIONE "www.unbambino.it"

In data 14 giugno 2005 l’Assemblea dei soci che hanno costituito l’Associazione www.unbambino.it , delibera all’unanimità la rinuncia ad Associazione ONLUS , pertanto la parola ONLUS scompare da ogni atto deliberativo dell’Associazione www.unbambino.it


Articolo 1

E’ costituita l’associazione www.unbambino. di utilità sociale senza fini di lucro con sede in Via De' Castagnoli, 2 – 40126 Bologna
Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite altre sedi distaccate e la sede può essere trasferita in altro luogo del territorio italiano.
Essa può aderire e affiliarsi ad altre associazioni sia italiane che internazionali.
L’associazione è ordinata e amministrata secondo quanto previsto dal Codice Civile, dal presente Statuto e dalle delibere degli organi sociali.

Articolo 2 – Finalità

L’associazione è aperta a tutti indipendentemente dalle opinioni politiche, confessionali ed ideologiche e dall’appartenenza a categorie, enti e razze diverse.
L’associazione intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
Scopo dell’Associazione è lo svolgimento di attività di sostegno sociale e sanitaria nei confronti di persone svantaggiate in ragioni di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.
In particolare l’associazione intende:
- favorire il sostegno psicologico tra le coppie sulle metodiche inerenti i concepimenti assistiti;
- promuovere l’informazione tra le coppie sulle metodiche inerenti i concepimenti assistiti;
- promuovere ogni attività di ricerca scientifica nel campo della medicina della riproduzione e favorire l’applicazione clinica delle nuove metodiche mediche, biologiche e chirurgiche per la prevenzione, la diagnosi ed il trattamento dei problemi connessi alla medicina della riproduzione.
- Tutelare i nati dalle tecniche di concepimenti assistiti affinché siano considerati cittadini come tutti.
A tal fine in particolare promuove il sostegno alle famiglie per una corretta crescita psicologica dei medesimi.
- Organizzare corsi di formazione e aggiornamento sanitario per medici psicologi e infermieri che operano nel settore della fecondazione assistita.
L’associazione inoltre potrà svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, destinate al reperimento di fondi, nei limiti consentiti dal D.Lgs del 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche ed integrazioni.
In particolare è interesse dell’associazione:
- portare a conoscenza dell’opinione pubblica corrette informazioni sulla prevenzione e la cura della sterilità e della infertilità;
- assumere iniziative e proporre richieste nei confronti di enti pubblici ed istituzioni di ogni livello, nello spirito degli scopi dell’Associazione;
- organizzare simposi e congressi nazionali ed internazionali che prevedano la partecipazione di autorevoli ricercatori nel campo scientifico;
- organizzare seminari con rappresentanti della cultura, delle religioni e della politica;
- pubblicare periodici di informazione o materiale educazionale anche attraverso il proprio sito internet sulle attività dell’associazione;
- favorire scambi culturali con associazioni nazionali e straniere che perseguono gli stessi scopi;
- istituire borse di studio e contributi a favore di giovani ricercatori meritevoli. ;
- commercializzare anche on-line pubblicazioni inerente la fecondazione assistita. L’Associazione, con deliberazioni dell’assemblea può estendere la propria attività ad altri settori d’intervento compatibili con le finalità dell’Associazione e la propria natura di o.n.l.u.s..

Articolo 3

Il socio è colui che aderisce alle finalità dell’Associazione e contribuisce a realizzarle, senza limiti temporali alla vita associativa.
Il numero dei soci è illimitato.
Possono diventare soci le persone fisiche, le associazioni, le persone giuridiche e gli enti di diritto pubblico che ne accettino lo statuto e ne condividano gli scopi. L’adesione all’Associazione comporta per l’associato persona fisica maggiore di età e per l’associato persona giuridica il diritto di voto nell’assemblea per l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.
L’associato persona giuridica è rappresentato nei rapporti sociali e nel diritto ad essere elettorato attivo e passivo in via esclusiva dal proprio legale rappresentante.
Esso esprime in assemblea un voto unico, qualsiasi sia la propria natura giuridica. Per quanto concerne i rapporti originati dalla propria adesione all’Associazione, l’associato persona giuridica elegge a domicilio la propria sede sociale principale. Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo, o a persona da esso delegata, con la osservanza delle seguenti modalità:
1. indicare i dati anagrafici richiesti per la compilazione della tessera sociale e gli altri eventuali dati stabiliti dagli organi sociali;
2. dichiarare di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali;
3. pagare l’eventuale quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo.
E’ compito del Consiglio Direttivo deliberare sull’ammissione dei nuovi soci.
Nel caso la domanda venga respinta, l’interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva l’Assemblea Ordinaria, nella sua prima convocazione.
I nuovi soci saranno iscritti nell’apposito Libro Soci, tenuto in forma libera, anche meccanografica.

Articolo 4

I soci sono tenuti:
- al pagamento delle quote sociali;
- all’osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.
Si decade dalla qualifica di socio esclusivamente:
a) per decesso;
b) per recesso o volontario mancato versamento della quota sociale annua;
c) per espulsione deliberata dall’assemblea ordinaria qualora l’associato agisca in modo contrastante all’interesse e alle finalità dell’associazione.

Articolo 5

Gli organi dell’Associazione sono democraticamente elettivi.
Essi sono:
1) l’assemblea;
2) il consiglio direttivo;
3) il presidente e un vicepresidente;
4) il tesoriere;
5) il collegio dei revisori dei conti, nei casi stabiliti dall’art. 15 del presente statuto.
Eventuali erogazioni di rimborsi spese o compensi per l’espletamento di particolari funzioni a favore dell’associazione da parte di associati, avverranno tassativamente nei modi stabiliti dalle vigenti leggi in materia e compatibilmente con la natura di associazione senza scopo di lucro e di o.n.l.u.s..

Articolo 6

L’assemblea generale è composta dagli associati maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa e viene convocata dal consiglio direttivo, ovvero su proposta di un gruppo di soci;
qualora tale gruppo superi il 5% dei soci la convocazione è obbligatoria.
La convocazione dell’assemblea ordinaria avverrà mediante comunicazione per iscritto via e-mail o su esplicita segnalazione all’atto dell’iscrizione presso la residenza o la sede degli associati con preavviso di almeno 7 giorni.
L’assemblea straordinaria dovrà essere convocata con le medesime modalità dell’assemblea ordinaria con preavviso di almeno 15 giorni.
La convocazione dell’assemblea sia ordinaria che straordinaria dovrà specificare la data, il luogo, l’ora e gli argomenti all’ordine del giorno della riunione e potrà contenere l’indicazione della data e dell’ora della seconda convocazione dell’assemblea.
L’assemblea si riunisce almeno una volta all’anno in seduta ordinaria nel periodo che va dal 31 dicembre al 30 aprile dell’anno successivo, salve altre disposizioni di legge, per l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo.
Per motivi straordinari, è facoltà del Consiglio Direttivo convocare l’Assemblea Ordinaria oltre il predetto termine.
Le assemblee saranno validamente costituite in prima convocazione, quando vi intervengono almeno i 2/3 ( due terzi) degli associati.
In seconda convocazione saranno valide qualunque sia il numero degli associati presenti.

Articolo 7

Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria sono valide quando sono approvate dalla metà più uno degli associati presenti.
Le deliberazioni dell’assemblea straordinaria sono valide quando sono approvate dai tre quarti degli associati presenti.
Le votazioni avverranno per alzata di mano oppure a scrutinio segreto.
L’assemblea sia ordinaria che straordinaria, è preseduta da un presidente di assemblea nominato dall’assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito Libro dei verbali a cura del presidente d’assemblea o suo delegato.

Articolo 8

L’assemblea ordinaria delibera l’approvazione del bilancio ed elegge il consiglio direttivo, determinando il numero dei consiglieri in carica e degli eventuali supplenti, delibera altresì su tutte le questioni che il consiglio direttivo riterrà opportune.

Articolo 9

L’assemblea straordinaria delibera le modifiche statutarie, lo scioglimento dell’associazione e l’eventuale liquidazione del fondo comune ed in ogni questione ad essa demandata dal consiglio direttivo.

Articolo 10

L’associazione è amministrata dal consiglio direttivo formato da almeno cinque consiglieri che possono essere nominati fino a nove su deliberazione dell’assemblea, tra essi sono scelti un presidente ed un vicepresidente eletti dal consiglio Inoltre a semplice maggioranza, un consigliere con funzioni di tesoriere ed un consigliere con funzioni di segretario.

Articolo 11

Il consiglio direttivo rimane in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere rieletti.
Esso è regolarmente costituito quando vi partecipano almeno tre membri.
Il consiglio direttivo si riunisce su convocazione del presidente o del vicepresidente ovvero ogniqualvolta un terzo dei componenti ne faccia richiesta, e almeno due volte all’anno.
Le deliberazioni del consiglio direttivo sono adottate a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del presidente o del vicepresidente.
Le riunioni del consiglio direttivo saranno verbalizzate a cura del presidente o suo delegato, nell’apposito Libro dei Verbali del consiglio direttivo.
Il consiglio direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all’assemblea dei soci.
In particolare è di competenza del consiglio direttivo:
a) nominare il presidente e il vicepresidente;
b) deliberare sull’ammissione di nuovi associati;
c) nominare soci onorari e benemeriti;
d) determinare le quote associative;
e) convocare le assemblee;
f) predisporre i bilanci da sottoporre all’approvazione dell’assemblea;
g) redigere i programmi di reperimento dei fondi e di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall’assemblea dei soci.

Articolo 12

Il presidente, il vicepresidente e il tesoriere hanno la rappresentanza e la firma sociale.
Il presidente o il vicepresidente da esecuzione alle delibere del consiglio direttivo e stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all’attività sociale.
Il presidente, il vicepresidente e il tesoriere restano in carica tre anni e decadono per dimissioni, scioglimento del consiglio direttivo o revoca dell’incarico da parte del consiglio direttivo.

Articolo 13

Per le obbligazioni dell’associazione rispondono personalmente e solidalmente verso i terzi gli associati che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.

Articolo 14

L’associazione sta in giudizio di fronte a terzi nella persona del presidente o del vicepresidente.

Articolo 15

Il collegio dei revisori contabili è nominato dall’assemblea qualora la stessa lo ritenesse opportuno o per obbligo legislativo.
E’ composto di tre membri, con idonea capacità professionale, la cui funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione dell’approvazione del bilancio consuntivo.

Articolo 16

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:
- dalle quote associative;
- dai contributi degli associati;
- da eventuali sponsorizzazioni per iniziative specifiche, nel rispetto delle finalità e dell’autonomia dell’associazione;
- da eventuali contributi pubblici;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti di associati o di terzi;
- dai proventi derivanti da manifestazioni a carattere scientifico o promozionale e da partecipazioni ad esse;
- dai proventi di attività istituzionali dall’associazione;
- dai beni che comunque divengono proprietà dell’associazione.

Articolo 17

Le somme versate a titolo di quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.
Le quote sociali sono intrasmissibili e non rivalutabili.
L’associazione può altresì ricorrere al credito nei confronti di terzi e dei propri soci.
Il socio che assume la veste di sovventore, per le somme che eventualmente darà in prestito all’associazione sarà retribuito con un tasso di interesse non superiore di oltre 4 punti al tasso ufficiale di sconto.

Articolo 18

Il bilancio comprende l’esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, il primo esercizio si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Il bilancio deve essere presentato all’assemblea entro il 30 aprile dell’anno successivo, salve altre disposizioni di legge, le norme di compilazione del bilancio sono demandate al regolamento di cui all’articolo 21 del presente statuto e alle disposizioni di legge applicabili.

Articolo 19

Il residuo attivo del bilancio sarà devoluto come segue:
1) al fondo comune;
2) per la realizzazione di attività di cui all’articolo 2 del presente statuto;
3) per ammodernamento delle attrezzature e per nuovi impianti.
E’ fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre o.n.l.u.s. che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Articolo 20

La durata dell’associazione è illimitata, salvo scioglimento deliberato dall’assemblea in seduta straordinaria.
In caso di scioglimento, l’assemblea delibera sull’assegnazione del patrimonio sociale, dedotte le passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente statuto o, in alternativa, sulla devoluzione di esso ad una o più organizzazioni con finalità assistenziali o altre o.n.l.u.s., sentito il parere dell’eventuale organismo di controllo di cui all’art.3, comma 190, della legge n. 662/1996.
A tal fine l’assemblea può nominare uno o più liquidatori.

Articolo 21

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del consiglio direttivo con l’approvazioner dell’assemblea dei soci.

Articolo 22

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano e della Unione Europea.

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